Accordo segnalatori Bringo_edit
ACCORDO DI PROCACCIAMENTO SEGNALAZIONI
Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società ItaliaMultiServices
con sede in Giarre (CT), Via Callipolii, 31, Codice Fiscale e partita I.V.A. n° 01906750896 rappresentata dal signor Alberto Falchi(ora in avanti denominata “mandante”),
e
con sede in email
Tel.
Partita Iva / Codice Fiscale
(ora in avanti denominato “segnalatore”)
Si stipula e conviene quanto segue:
Cell.
1a. La mandante autorizza. che contestualmente accetta di procacciare segnalazioni di clienti per la conclusione di affari afferenti la fornitura dei servizi/prodotti offerti da ItaliaMultiServices
2a. Assumendosi il segnalatore l’incarico limitato alla sola segnalazione di affari, promuoverà non stabilmente l’acquisizione delle richieste di fornitura di servizi/prodotti di cui all’art. 1.
2b. L’attività di segnalazione costituirà per il segnalatore d’affari attività secondaria ed occasionale che svolgerà liberamente senza nessun vincolo di stabilità e subordinazione nei confronti della mandante e avrà piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e scelta di organizzazione.
2b. Il segnalatore d’affari non deterrà alcun potere per conto della mandante.
2d. Il segnalatore d’affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei servizi/prodotti della mandante o arrecare danno alla stessa.
3a. Il segnalatore d’affari non ha alcuna esclusività territoriale e la mandante è libera di agire direttamente o indirettamente attraverso agenti rivenditori o intermediari di qualsiasi tipo.
3b. Il segnalatore d’affari, tramite il portale www.italiamultiservices.it accessibile via web e App mobile, per il quale gli verrà assegnata una login ed una password personale, invierà alla mandante i nominativi delle aziende da contattare per la conclusione di contratti rientranti nel presente accordo.
La mandante, a suo insindacabile giudizio, è libera di accettare o rifiutare le segnalazioni procacciate, ove per segnalazione si intende una richiesta di consulenza di servizi/prodotti di cui all’art. 1 forniti dal segnalatore attraverso il portale www.bringo.it debitamente compilata.
Sulle segnalazioni di clienti procacciati, la mandante riconosce al segnalatore d’affari un gettone, come descritto nell’allegato “compensi”, definito dalla mandante che verrà regolarmente fatturato con periodicità da convenire a commisurato alle segnalazioni andate a buon fine.
5a. I compensi saranno pagati al segnalatore mediante bonifico bancario, salvo diverso accordo tra le parti a fronte dell’emissione di regolare fattura.
5b. Detti compensi verranno pagati alla fine del mese successivo alla emissione della fattura.
La mandante, attraverso il portale www.bringo.it renderà visibile al segnalatore d’affari il prospetto delle spettanze sulla base degli affari conclusi a seguito delle segnalazioni ricevute, unitamente all'importo dei gettoni determinati.
5c. Il suddetto compenso è omnicomprensivo delle possibili spese sostenute dal segnalatore d’affari per lo svolgimento dell'attività prestata in favore della mandante.
5d. Resta inteso che nel caso in cui la trattativa per la conclusione dell'affare a seguito di una segnalazione positiva, non faccia concludere un contratto con il cliente segnalato, al segnalatore d’affari sarà riconosciuto un gettone ridotto così come indicato nell’all. “Compensi”.
Premesso che il segnalatore può essere dotato di materiale vario di merchandising, è fatto divieto al segnalatore di utilizzare direttamente il nome e/o il marchio della mandante e quello dell’azienda da essa rappresentata, nei propri rapporti commerciali, di inserire il nome nelle proprie lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed ogni altra corrispondenza relativa alla propria, se non espressamente approvato per iscritto dalla mandante.
7a. I collaboratori sia autonomi sia subordinati che il segnalatore d’affari dovesse assumere per il miglior espletamento della sua attività di segnalazione, dipenderanno esclusivamente dal segnalatore stesso. La mandante non avrà rapporti di alcun genere con loro.
8a. Il presente accordo avrà validità tre mesi a partire dalla data odierna e sarà tacito di tre mesi in tre mesi.
8b. Ciascuna delle parti potrà recedere con raccomandata AR o tramite PEC senza preavviso e senza alcuna penalità. Il recesso avrà effetto con la ricezione di detta raccomandata, salvi fatti gli impegni della mandante di cui all’art. 5 del presente ACCORDO.
9a. Al presente accordo si applica la legge italiana.
10a. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di
un arbitro, da nominarsi in conformità del “regolamento arbitrale nazionale” della camera arbitrale nazionale ed internazionale di Messina, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente alle modalità di designazione degli arbitri. L’arbitro unico deciderà in via rituale, secondo diritto. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell’arbitro che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.
10b. Con la firma per accettazione del presente accordo il segnalatore d’affari esonera la mandante da qualsiasi responsabilità civile e penale nell’espletamento delle attività affidatogli. Le parti del presente accordo si danno reciproco atto che le prestazioni svolte dal segnalatore d’affari hanno natura di collaborazione autonoma e professionale e che, conseguentemente, il rapporto costituito in forza del presente accordo non è, né può essere considerato di subordinazione o di para- subordinazione (ne potrà in un futuro essere trasformato in tal senso), tenuto conto che l’attività non ha vincoli di orario, che il segnalazione d’affari svolgerà le predette prestazioni in totale autonomia pur nel rispetto del presente accordo.
Il presente accordo viene redatto in duplice copia, consegnato alle parti, le quali dichiarano di averlo letto in ogni suo punto, di condividerne il contenuto e di accettarlo.
………………………………. ……………………………. (la mandante) (il segnalatore d’affari)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. il segnalatore d’affari approva specificatamente gli art. 2 (Attività di segnalazione), 3 (Non esclusività),4 (Ordini), 5 (Compensi) 6 (Utilizzo dei Marchi), 7 (Collaboratori e spese), 8 (Durata), 9 (Legge applicabile) e 10 (controversie).
Luogo e data
………………………………. ……………………………. (la mandante) (il segnalatore d’affari)

Allegato “Compensi”
A seguito della segnalazione inserita nei sistemi della mandante, www.italiamultiservices.it.it, il segnalatore ha diritto ad un gettone, lo stesso è riconosciuto solo nel caso in cui la stessa venga riconosciuta come “valida”. Affinché la segnalazione venga contrassegnata come “valida” è necessario che il commerciale della mandante, assegnatario della segnalazione, abbia avuto la possibilità di iniziare una trattativa commerciale con il cliente segnalato, indipendentemente dalla buona riuscita della stessa. Nel caso la trattativa non vada a buon fine, null’altro è dovuto al segnalatore. Se invece, a seguito dell’interesse del cliente, dall’incontro si ha un riscontro commerciale positivo ed il contratto stipulato sarà inseribile nei sistemi della mandante, nel momento in cui il servizio/prodotto risulterà essere nello stato di attivo, al segnalatore verrà riconosciuto un gettone (non cumulabile con quello della segnalazione valida senza contrattualizzazione) così come da tabella seguente:
Tabella gettone per segnalazione |
|
Non Valida | Valida senza contrattualizzazione | Valida con contrattualizzazione nello stato attiva |
gettone | € 0,00 | € 10,00 | € 30,00 |